Statuto e regolamento

REGOLAMENTO AVIS PROVINCIALE PADOVA VIGENTE

Deliberato il 23 marzo 2013 in occasione della 54^ Assemblea Generale

c.1 L’Avis Provinciale di Padova che aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espresso dal dal Consiglio Nazionale è stata costituita il 22 dicembre dell’anno 1959, ha sede legale nel comune di Padova e attualmente corrente in Via Trasea n. 10/12.

c.2 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Provinciale di Padova.

c.1 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata sotto ordinata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale.

c.2 Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.

c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un’altra Avis Comunale, di Base o equiparata.

c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l’istanza di adesione del socio.

c.5 L’Avis Provinciale di Padova deve comunicare all'AVIS NAZIONALE entro il mese di marzo di ogni anno - tramite l’ Avis Regionale Veneto - l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) fornite dalle Avis Comunali sotto ordinate. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

c.6 L’ Avis Provinciale di Padova può richiedere ad un’Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis Provinciale di Padova. Gli oneri sociali sono a carico dell’Avis sovra ordinata che ha richiesto l’iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

c.7 Il Presidente di Avis Provinciale di Padova o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.

c.8 La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.

c.1 Il socio ha diritto:

  • al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
  • alla tutela dei propri dati personali;
  • al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;
  • all'elettorato attivo e passivo;
  • ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;

c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

c.3 Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.

c.5 I soci sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi.

c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

c.7 Il socio donatore deve:

  • rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
  • evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
  • fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
  • fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
  • osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
  • comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

c.2 L’AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.

c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa tramite l’Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.

c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell’AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.

c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

c.2 Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.

c.3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:

  • Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;
  • Dopo 5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;
  • Dopo 10 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
  • Dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
  • Dopo 30 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
  • Dopo 40 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
  • Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni.

c.4 Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.

c.5 Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all’anno.

c.6 Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis presso la quale prestano la propria collaborazione  in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze  come segue:

  • dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella  prevista per i soci donatori iscritti alla associazione  da  5 anni; 
  • dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella  prevista   per i soci donatori iscritti alla associazione  da 10 anni; 
  • dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;
  • dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella  prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni

c.7 Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza  o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

c.8 È riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerenze.

c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea dell'Avis Provinciale di Padova, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Comunali sotto ordinate.

c.2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:

  • i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
  • i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare;
  • la documentazione dalla quale risulti l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
  • il nominativo del Capo delegazione;
  • copia del verbale con relativi allegati dell’Assemblea Comunale.

c.3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Comunale.

c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

c.5 I componenti del Consiglio Direttivo Avis Provinciale di Padova e del Collegio dei Revisori dei Conti di Avis Provinciale di Padova non possono essere delegati di soci persone fisiche.

c.6 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

c.1 La costituzione di un’Avis territoriale, riferimento del corrispondente territorio politico-amministrativo, avverrà secondo le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale.

c.2 La costituzione di un’Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento.

c.3 Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di Base.

c.4 Le quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite dall’Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente.

c.5 Il versamento delle quote associative, previste al precedente comma 4, relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 aprile e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.

c.6 Le quote relative ai soci persone giuridiche, previste al precedente comma 4, saranno versate in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

c.7 Compete all’Assemblea Provinciale degli Associati dell’Avis provinciale di Padova, su proposta del Presidente associativo pro tempore, di determinare, mediante apposita delibera, una eventuale quota sociale a carico deI soci aderenti, nonché le modalità di versamento della quota stessa.

c.1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Provinciale di Padova.

c.2 L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.

c.3 L’elezione degli organi di governo, di controllo avviene mediante scrutinio segreto.

c.4 Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.

c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

c.1 La sede dell'Assemblea Provinciale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Avis provinciale.

c.2 La convocazione dei soci persone giuridiche dell'Assemblea Provinciale degli associati è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica certificata. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale o posta elettronica certificata, tramite le Avis Comunali e/o Equiparate.

c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell’Avis Provinciale di Padova, oppure presso l’Avis Comunale di riferimento.

c.4 La documentazione dovrà essere disponibile 15 giorni prima dell’Assemblea.

c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati tre o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

c.1 La composizione del Consiglio Direttivo Avis Provinciale di Padova è determinata secondo le norme previste dal successivo articolo 23.

c.2 Il Consiglio Direttivo Avis Provinciale di Padova, per la realizzazione del proprio programma, può strutturarsi in aree dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera all’inizio di ciascun mandato.

c.1 Il Segretario dell’Avis Provinciale di Padova procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

c.2 Il Tesoriere dell’Avis Provinciale di Padova sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede Avis Provinciale di Padova; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma del successivo articolo 15.

c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo o dell’Ufficio di Presidenza è responsabile dell’attuazione delle deleghe a lui singolarmente attribuite dal Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Padova, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.

c.1 Il Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Padova, su proposta del Comitato Esecutivo dell’Avis Provinciale di Padova può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

c.3 Il Presidente, eletto tra i membri effettivi, deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Padova, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Padova ed al Comitato Esecutivo dell’Avis Provinciale di Padova.

c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Padova e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

c.1 La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.

c.2 L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno.

c.1 L’Avis Provinciale di Padova deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

c.2 Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.

c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Padova è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

c.1 L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Padova, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.

c.2 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.

c.3 Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, accorre tener conto del possibile pregiudizio che, per l’Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte. Ogni situazione di conflitto d’interesse va quindi tempestivamente rimossa.

c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Avis Provinciale di Padova nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Avis Provinciale di Padova hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento.

c.1 Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 5 dello Statuto dell’Avis Provinciale di Padova - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto stesso, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee dell’Avis Provinciale di Padova, dell’Avis Regionale e dell’AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale, Regionale e/o per l’Assemblea Generale degli Associati.

c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis Provinciale di Padova, dell’Avis Regionale e dell’AVIS Nazionale.

c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.

c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Padova e a componente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data dell’Assemblea elettiva dell’Avis Comunale di appartenenza - al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento.

c.5 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea Provinciale degli associati, purché sostenute da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima.

c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea elettiva dell’Avis Provinciale di Padova.

c.8 All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene effettuata in seno all’Assemblea dell’Avis Provinciale di Padova, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute nello Statuto dell’Avis Provinciale di Padova.

c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dal Presidente, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.

c.3 L’Assemblea Provinciale degli associati non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere.

c.4 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo l’ordine di graduatoria determinato dall’assemblea sotto ordinata.

c.5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

c.1 L’Assemblea Provinciale degli associati provvede – nella seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea Provinciale degli Associati, dal comma 6 dell’articolo 7 del presente Regolamento.

c.2 L’Avis Regionale del veneto, per le Avis Comunali o Equiparate e di Base del proprio territorio, può stabilire il numero dei soci al di sotto del quale i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo.

c.3 La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea Provinciale degli associati.

c.4 È cura del Presidente dell’Avis Provinciale di Padova convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima.

c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri dell’Avis Provinciale, il Presidente dell’Avis Comunale deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis Provinciale di Padova sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente Art. 7, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all’anno precedente.

c.6 La Segreteria dell’Avis Provinciale di Padova provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all’elenco dei soci di cui al comma 5 dell’articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri dell’Avis Provinciale di Padova.

c.7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria dell’Avis Provinciale di Padova le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.

c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell’Avis Provinciale di Padova, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea.

c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.

c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate e la Commissione Verifica Poteri dell’Avis Provinciale di Padova, debbono essere da quest’ultima segnalati alla Presidenza dell’Assemblea Provinciale degli associati in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.

c.11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell’Assemblea dell’Avis Provinciale di Padova, ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza.

c.12 La Commissione Verifica Poteri provvede all’accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione.

c.1 La composizione numerica degli organi sociali dell'Avis Provinciale di Padova, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell'Avis Provinciale di Padova.

c.2 Nell’Avis Provinciale di Padova, l’Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire – al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale – di suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale.

c.3 Nella stessa Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quella elettiva l’Avis Provinciale di Padova dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Provinciale, che potrà prevedere l’applicazione del metodo d’Honts, in analogia a quanto stabilito per l’assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale.
In alternativa, si potrà deliberare di procedere all’assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall’ambito territoriale di provenienza del candidato stesso.

c.4 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

c.5 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri dell’Avis Provinciale di Padova, verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell’articolo 8 dello Statuto dell’Avis Provinciale di Padova, – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.

c.2 Ove lo statuto dell’Avis Provinciale di Padova, non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative.

c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

c.4 In sede di voto i soci persone fisiche devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.

c.5 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi.
In particolare:

  • ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
  • ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
  • ai delegati che rappresentino un quoziente pieno di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;
  • ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
  • ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 5 – di altri associati Persone Giuridiche.

c.6 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

c.7 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all’Assemblea il risultato della precedente votazione.

c.1 L'Assemblea elettiva dell’Avis Provinciale di Padova, in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.

c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

  • accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 3 e 10 del precedente articolo 22;
  • provvede alla raccolta delle deleghe dei rappresentanti legali dei soci persone giuridiche;
  • accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
  • effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
  • affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
  • verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
  • vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
  • procede allo spoglio delle schede;
  • decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis Provinciale di Padova nonché inviato, per conoscenza, all’Avis sovra ordinata.

c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 27.

c.1 I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente articolo 10 – nei tempi statutari previsti.

c.2 Alle votazioni dell’Assemblea Provinciale degli associati potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti e accreditati dalla Verifica Poteri, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1.

c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo avviene con le seguenti procedure:

  • le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
  • l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
  • all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
  • le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato Elettorale che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore.

c.4 Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

c.1 Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

c.2 La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’articolo 25. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

c.3 Avverso le decisioni definitive del Comitato Elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal Regolamento Nazionale. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.

c.4 Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

c.1 Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari.


STATUTO DELL'AVIS PROVINCIALE DI PADOVA

Deliberato il 23 marzo 2019 in occasione della 60^ Assemblea Generale

c.1 L’Associazione “Avis Provinciale di Padova”, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L’Avis Provinciale di Padova ha sede legale attualmente in Via Trasea n° 6 a Padova ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Provincia di Padova. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L’Avis Provinciale di Padova, che aderisce all’AVIS Nazionale nonché all’Avis Regionale – o equiparata – sovraordinata, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale e Regionale - o equiparata - medesima.

c.4 L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).

c.1 L’Avis Provinciale di Padova è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L’Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’Avis Nazionale e dell’Avis Regionale – e/o equiparata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  • Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  • Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  • Promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  • Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
  • Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello Provinciale;
  • Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
  • Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  • Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

c.4 La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l’Avis Regionale o equiparata sovraordinata nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.

c.2 In particolare, ai propri fini l’Avis Provinciale svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale.
In particolare svolge le seguenti attività:

  • Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Provinciale;
  • Partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
  • Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  • Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
  • Coordina il flusso informativo a livello provinciale;
  • Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  • Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
  • Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
  • Svolge attività di chiamata di concerto con le Avis Comunali;
  • Svolge attività di raccolta attraverso la gestione, anche indiretta, dei punti di raccolta intra ed extra ospedalieri, ubicati sul territorio provinciale secondo quanto previsto dal Piano Sangue e Plasma Regionale;
  • Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associate, per la gestione di attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
  • Verifica annualmente, con i Presidenti delle Avis Comunali o equiparate, lo stato di realizzazione del programma, e i dati relativi alla raccolta di sangue ed emocomponenti, nonché la programmazione della stessa.

c.3 L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui ai precedenti comma 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.4 L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Provinciale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Provinciale: le Avis Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 12 gennaio 2019 e operanti nel territorio amministrativo corrispondente).

c.3 Sono soci persone fisiche dell’Avis Provinciale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 150 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

c.1 L’Avis Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.

c.1 Sono organi di governo dell’Avis Provinciale:

  • l’Assemblea Provinciale degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente e il Vice Presidente Vicario.

c.2 Sono organi di controllo dell’Avis Provinciale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituto, l’Organo di controllo.

c.1 L’Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Provinciale ordinaria dell’anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.

c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.

c.4 L’Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro mese di marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.6 L’Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.7 In prima convocazione l’Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti del Collegio Sindacale o dell’Organo di controllo e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.

c.12 Della convocazione della Assemblea Provinciale viene data comunicazione all’Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.12 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

c.1 Spetta all’Assemblea Provinciale degli associati:

  • l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
  • l’approvazione di impegni economici pluriennali;
  • l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
  • l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
  • la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
  • la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all’Assemblea Regionale degli Associati;
  • la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
  • la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
  • lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
  • la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
  • ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell’Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presedente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché il numero massimo di 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, di base – o equiparate – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Provinciale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

  • la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;
  • la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
  • l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
  • l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;
  • la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
  • la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
  • il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale.

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 11, all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio interno, presiede l’Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

  • convocare e presiedere l’Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno;
  • curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
  • assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Provinciale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto. I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.1 L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L’organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

c.1 Il patrimonio dell’Avis Provinciale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  • il reddito del patrimonio;
  • i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • i rimborsi derivanti da convenzioni;
  • le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  • ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Provinciale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.

c.1 L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché' delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo di finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall’Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

c.3 L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4 Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

c.1 L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati o aderenti;
  • il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’Organo di controllo, esterni all’associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

c.1 Lo scioglimento dell’Avis Provinciale può avvenire con delibera dell’Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, e di quello dell’Avis Regionale sovraordinata nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 20 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.


STATUTO NAZIONALE AVIS

Deliberato il 17 Maggio 2003 in occasione della 67^ Assemblea Nazionale in Riccione Firmato il 13 Febbraio 2004 dal Ministro della Salute Prof. Girolamo Sirchia il Decreto di approvazione.

c.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (di seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale’ o ‘Associazione’) è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali – e/o equiparate – di appartenenza.

c.2 L’AVIS, che è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge n. 49 del 20.2.1950, ha sede legale in Milano, via Livigno n. 3.

c.1 L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L’AVIS – che garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono – ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario univrsale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  • Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  • Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  • Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
  • Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
  • Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
  • Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
  • Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Nazionale svolge nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono - a mezzo degli organi statutari a ciò deputati - una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale e rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell’associazione.

c.2 In particolare, ai propri fini l’AVIS Nazionale svolge le seguenti attività:

  • Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;
  • Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
  • Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  • Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
  • Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associate per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
  • Coordina le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l’emanazione di direttive e linee guida;
  • Coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e l’Osservatorio Associativo.
  • Svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale;
  • Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  • Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
  • Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’associazione;
  • Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
  • Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate;
  • Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue a livello comunitario ed internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività della FIODS (Federazione internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue);
  • Sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’AVIS può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.

c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie – già costituite all’atto di approvazione assembleare del presente statuto – le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del presente testo. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige - Sudtirol e l’Avis Provinciale Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.

c.3 Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

c.4 Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia – per oggetto sociale, attività e organizzazione – si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei casi di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6.

c.5 Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.

c.6 Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.

c.7 A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2.

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche di cui al c. 3 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 5000 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis comunali, di base ed equiparate aventi i requisiti di cui al 2° c. dell'art. 6 alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento associativo.

c.1 Le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci.

c.2 E’ socio chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.3 Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata.

c.4 L’adesione all’Avis Comunale, di base o equiparata da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza dell’interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.

c.5 L’adesione del socio persona fisica all’Avis Comunale, di base o equiparata comporterà l’automatica adesione all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale – o equiparate – sovraordinate.

c.6 L’Avis Provinciale è costituita dalle Avis Comunali, di base o equiparate comprese nel territorio amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.

c.7 L’Avis Regionale è costituita dalle Avis Provinciali ed equiparate nonché dalle Avis Comunali o, comunque, di base comprese nel territorio amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate.

c.8 Il Consiglio Nazionale dell’AVIS predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all’Avis.

c.9 Ogni costituenda Avis territoriale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di:

  • Avis Comunale (o di base) di…….;
  • o Avis Provinciale (o equiparata) di…….;
  • o Avis Regionale (o equiparata) di ……… .

c.10 Al fine di aderire all’AVIS Nazionale, ciascuna Avis territoriale dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal parere dell’Avis sovraordinata e dalla copia dello Statuto che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

c.11 La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l’istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

c.12 L’adesione all’AVIS Nazionale da parte di una nuova associazione territoriale comporterà l’automatica adesione della stessa a tutte le Avis sovraordinate.

c.13 Ove il Consiglio Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all’adesione dell’associazione territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c. 9 del presente articolo.

c.14 Al fine di rinnovare la loro adesione all’AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non oltre il termine di un anno a decorrere dalla comunicazione formale, da parte del Presidente Nazionale, dell’avvenuta adozione del provvedimento ministeriale di approvazione, ad adottare, nei modi e nei tempi di legge – e, ove in possesso della personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni – il nuovo statuto associativo, che dovrà essere conforme allo statuto-tipo di cui ai c. 8 e 9 del presente articolo.

c.15 Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all’AVIS della quota associativa annuale nella misura determinata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale, allo scopo di fornire all’AVIS medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

c.16 Tutte le Associate dell’AVIS Nazionale già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale.

c.17 L’AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

c.1 La qualifica di socio si perde per:

  • recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 4;
  • espulsione - sia del socio persona giuridica sia di quello persona fisica - per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
  • dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4 - dall’Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
  • cessazione dell’attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

c.2 Il recesso dall’AVIS Nazionale da parte di un’associata persona giuridica deve essere deliberato dall’Assemblea dell’associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente dell’Avis Nazionale, da parte del Presidente dell’Associazione receduta.

c.3 In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio Nazionale - esclusivamente dall’Assemblea Generale degli Associati; contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.

c.4 Gli associati persone fisiche possono essere espulsi, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano.

c.5 Contro il provvedimento di espulsione l’associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali; il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile - entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all’interessato dell’adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del presente statuto.

c.6 Nelle more della decisione da parte dell’Assemblea Generale degli Associati in ordine all’espulsione dell’Associata persona giuridica, quest’ultima mantiene il diritto di voto.

c.7 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell’associato persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o equiparate competente, l’associato espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.8 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette l’Associato persona fisica o giuridica dall’Associazione, sia a livello nazionale sia a livello periferico.

c.9 All’atto del recesso ovvero dell’espulsione dall’AVIS, l’associazione locale è obbligata a modificare il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al 9° comma dell’art. 6.

c.1 Sono organi di governo dell’AVIS:

  • l’Assemblea Generale degli Associati;
  • il Consiglio Nazionale;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

c.2 E’ organo di controllo dell’AVIS il Collegio dei Revisori dei Conti.

c.3 Sono organi di giurisdizione interna dell’AVIS:

  • il Giurì Nazionale;
  • il Collegio Nazionale dei Probiviri.

c.4 Sono organi consultivi dell’AVIS:

  • la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate;
  • il Comitato Medico Nazionale.

c.1 L’Assemblea Generale degli Associati è composta, ai sensi dei c. 3 e 4 dell’art. 5 del presente statuto, dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee regionali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Generale ordinaria dell’anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.

c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante di un’altra associata persona giuridica.

c.4 L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio preventivo dell’anno in corso.

c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo dell’AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati.

c.6 L’Assemblea annuale è convocata dal Presidente dell’AVIS Nazionale esclusivamente con avviso scritto inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.

c.7 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Generale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’AVIS Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Generale.

c.10 Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.

c.1 Spetta all’Assemblea Generale degli Associati:

  • l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Comitato Esecutivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’approvazione del bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
  • l’approvazione di impegni economici pluriennali;
  • l’approvazione degli indirizzi di politica associativa;
  • l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal regolamento;
  • la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’approvazione delle modifiche del presente Statuto;
  • la modifica del regolamento vigente dell’Associazione;
  • la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe;
  • la nomina dei commissari liquidatori;
  • la devoluzione del patrimonio;
  • la determinazione delle quote sociali;
  • ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell’Assemblea Generale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Nazionale.

c.1 Spetta all’Assemblea Generale degli Associati:

  • l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Comitato Esecutivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’approvazione del bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
  • l’approvazione di impegni economici pluriennali;
  • l’approvazione degli indirizzi di politica associativa;
  • l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal regolamento;
  • la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’approvazione delle modifiche del presente Statuto;
  • la modifica del regolamento vigente dell’Associazione;
  • la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe;
  • la nomina dei commissari liquidatori;
  • la devoluzione del patrimonio;
  • la determinazione delle quote sociali;
  • ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell’Assemblea Generale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Nazionale.

c.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal numero minimo di componenti eletti in osservanza del successivo co. 4 al numero massimo di 45 membri, eletti dall’Assemblea Generale tra i candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità indicate nei rispettivi statuti.

c.2 Ogni variazione del numero dei consiglieri va deliberata dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.

c.3 I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati applicando il metodo d’Hont.

c.4 Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata da almeno un consigliere.

c.5 Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e un Segretario Generale.

c.6 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.

c.7 Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo - entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo - da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’Art. 9.

c.8 Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.

c.9 La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell’AVIS a ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima.

c.10 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

c.11 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.12 Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente. Spetta, tra l’altro, al Consiglio Nazionale:

  • la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea Generale degli Associati;
  • la predisposizione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea Generale degli Associati;
  • la proposizione e la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della donazione e alla propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
  • l’azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
  • la esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa;
  • la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di un Direttore Generale, definendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell’incarico;
  • la promozione di convegni sui temi specifici;
  • l’intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
  • l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili;
  • l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
  • la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall’Assemblea Generale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
  • l’approvazione delle relazioni illustrative della attività svolta, per la presentazione delle stesse all’Assemblea Generale degli Associati;
  • la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
  • lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Comitato Esecutivo.

c.13 La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Nazionale.

c.14 Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal comma precedente e dal c. 8 dell’art. 9, il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l’ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell’Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata – secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 9 e del c.10 dell’art. 21 – entro quattro mesi dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

  • la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
  • la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
  • l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
  • l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
  • la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
  • la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
  • il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno, presiede l’AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

  • convocare e presiedere l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei Presidenti Regionali e equiparati e il Comitato Medico Nazionale, nonché formularne l’ordine del giorno;
  • curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
  • assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Generale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

c.1 Il Giurì Nazionale – eletto dall’Assemblea Generale degli Associati – è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità in materia giuridica.

c.2 Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone giuridiche e l’AVIS Nazionale.

c.3 Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l’attività giurisdizionale di unico grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.4 Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

c.5 Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6 La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone giuridiche.

c.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Generale degli Associati – si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata professionalità in materia giuridica.

c.2 Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra l’Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l’Avis Comunale, di base o equiparata cui i soci stessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra un’associazione territoriale a qualsiasi livello e l’AVIS Nazionale.

c.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.4 Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

c.5 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5 dell’art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle Avis Regionali ed equiparate - non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6 La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

c.1 La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall’AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

c.2 La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno; è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati.

c.3 Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo.

c.4 Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.

c.5 I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.

c.1 Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai responsabili sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere anche di esperti esterni e consulenti.

c.2 Il Comitato costituisce l’organo consultivo dell’AVIS Nazionale su argomenti di carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato il Comitato Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera con istituzioni e società scientifiche nazionali ed internazionali operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche mediche e chirurgiche.

c.3 Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede personalmente o a mezzo di un suo delegato, almeno due volte l’anno nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni nelle materie di cui al 2° comma del presente articolo.

c.4 Spetta al Presidente Nazionale informare, per quanto di rispettiva competenza, l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in ordine ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale.

c.1 Il patrimonio dell’AVIS Nazionale ammonta attualmente a complessivi 826.927,00 Euro.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  • il reddito del patrimonio;
  • i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • i contributi di organismi internazionali;
  • i rimborsi derivanti da convenzioni;
  • le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  • ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall’AVIS Nazionale, nel rispetto delle norme di leggi.

c.3 Il Consiglio Nazionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto del suo scopo.

c.4 E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio preventivo per l’anno successivo, che entro il 31 maggio dell’anno seguente verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità.

c.5 In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti.

c.6 Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per l’elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 11.

c.7 Nelle more della sostituzione di cui al comma precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno.

c.8 Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo medesimo, anche nei casi previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 11.

c.9 Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai sensi dell’art. 11, c. 5° e 6°.

c.10 Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 dell’art. 9 e 13 dell’art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade l’intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.

c.11 Ai membri effettivi degli altri organi elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero dei voti.

c.12 Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano a meno di tre, l’intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni.

c.1 Lo scioglimento dell’AVIS Nazionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell’art. 9.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione di questo Statuto.

c.2 Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione governativa del presente Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto medesimo.

c.3 A conclusione di ciascuna delle procedure di modifica statutaria territoriali previste dal c.14 dell’art. 6 del presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le normative regionali residuali.

c.4 I titolari di cariche sociali negli organi di governo a tutti i livelli associativi mantengono la carica – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.5 All’atto dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa, decadono immediatamente i componenti del Giurì Nazionale in carica.

c.6 Nel computo dei mandati di cui al c.3 dell’art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.7 Nella seduta annuale del 2005, l’Assemblea Generale degli Associati delibererà, ai sensi e per gli effetti del 1° e del 2° comma dell’art. 11, il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per il mandato 2005-2009.

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